Secondo il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, G.U. n. 214 del 13.9.2016, anche gli psicologi sono obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (STS).
Dalla normativa è previsto che ciascun soggetto possa esercitare l’OPPOSIZIONE per non rendere disponibili all’Agenzia delle Entrate i dati sulle proprie spese sanitarie, e quindi, non farle inserire nella dichiarazione precompilata. La legge, ex DM 31.7.2015 e art. 7, D. Lgs. N. 196/2003“, consente al soggetto interessato (cliente/paziente) di chiedere al professionista, al momento dell’erogazione della prestazione sanitaria, l’annotazione della propria opposizione sul documento fiscale rilasciato. Così facendo il professionista dovrà escludere i dati sanitari contenuti in tale ricevuta sanitaria/fattura da quelli da inviare telematicamente al STS ogni anno.
Rimane impregiudicata la possibilità per ciascun soggetto di inserire autonomamente, tra gli oneri detraibili della dichiarazione dei redditi, tutte le spese sanitarie in proprio possesso, comprese quelle per le quali è stata esercitata opposizione.